Con la circolare n. 27 del 2025, l’Agenzia delle Dogane ha accordato agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), del TUA, presso le quali non si genera carico di imposta, la semplificazione di non sottoporre i registri d’officina alla preventiva vidimazione annuale da parte dell’UD o dell’UADM competente, nel rispetto delle modalità semplificate di tenuta della contabilità di cui alla presente circolare.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


