L’obbligo di sbarco, introdotto per ridurre gli sprechi e rendere sostenibile la pesca europea, è al centro della causa C‑194/24, che riguarda il controllo del suo rispetto tramite sistemi REM e telecamere CCTV sui pescherecci. L’Italia contesta tali strumenti ritenendoli una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali. Nelle conclusioni del 5 marzo 2026, l’avvocato generale afferma invece che il legislatore UE ha rispettato pienamente il principio di proporzionalità: l’ingerenza è limitata grazie a misure mirate (obbligo solo per pescherecci ≥18 metri ad alto rischio, riprese circoscritte, accesso ristretto ai dati, anonimizzazione, regole stringenti su conservazione e uso dei filmati). A fronte di tali cautele, il vantaggio perseguito è elevato: garantire un controllo effettivo dell’obbligo di sbarco, proteggere gli stock ittici, assicurare sostenibilità economica e ambientale ed evitare sovrasfruttamento. Per questo, secondo l’avvocato generale, la Corte dovrebbe respingere il motivo sollevato dall’Italia.
Pagamenti non autorizzati: banca obbligata al rimborso immediato, anche con negligenza grave
Nelle conclusioni del 5 marzo 2026 nella causa C-70/25, l’avvocato generale afferma che la banca deve sempre rimborsare immediatamente un’operazione di pagamento non autorizzata, anche quando ritiene che il cliente abbia agito con negligenza grave. L’unica eccezione...


