Nell’ambito dei casi di reintegra per licenziamento annullabile i contributi si versano con i soli interessi legali e senza sanzioni. L’INPS, tuttavia, si discosta dalla normativa (art. 18, comma 4, Stat. lav. e art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) trasformando un’esclusione prevista dalla legge in un beneficio subordinato alla regolarizzazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza e spingendosi a qualificare il ritardo come evasione contributiva. Su questo punto, sarebbe auspicabile un riallineamento della prassi operativa dell’Istituto ai principi fissati dalla legge e dalle Sezioni Unite che consentirebbe di evitare futuri ed evitabili contenziosi.
Confprofessioni compie 60 anni: le sfide per il lavoro autonomo
In occasione del congresso nazionale per il sessantesimo anniversario, svoltosi a Roma il 22 ottobre 2026, Confprofessioni ha rilanciato la necessità di politiche strutturali a sostegno dei liberi professionisti. Al centro del confronto, il contrasto alle...


