Nell’ambito dei casi di reintegra per licenziamento annullabile i contributi si versano con i soli interessi legali e senza sanzioni. L’INPS, tuttavia, si discosta dalla normativa (art. 18, comma 4, Stat. lav. e art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) trasformando un’esclusione prevista dalla legge in un beneficio subordinato alla regolarizzazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza e spingendosi a qualificare il ritardo come evasione contributiva. Su questo punto, sarebbe auspicabile un riallineamento della prassi operativa dell’Istituto ai principi fissati dalla legge e dalle Sezioni Unite che consentirebbe di evitare futuri ed evitabili contenziosi.
Trasparenza retributiva: perché serve costruire una griglia salariale
La Direttiva (UE) 2023/970, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 96/2026 introduce un sistema strutturato di trasparenza retributiva, imponendo alle imprese l’utilizzo di criteri oggettivi e verificabili nella determinazione dei salari e rafforzando gli strumenti di...


