Obbligo contributivo nel licenziamento annullabile: i limiti del potere sanzionatorio dell’INPS

da | 24 Giu 2026 | Ipsoa - Lavoro

Nell’ambito dei casi di reintegra per licenziamento annullabile i contributi si versano con i soli interessi legali e senza sanzioni. L’INPS, tuttavia, si discosta dalla normativa (art. 18, comma 4, Stat. lav. e art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015) trasformando un’esclusione prevista dalla legge in un beneficio subordinato alla regolarizzazione entro 30 giorni dal deposito della sentenza e spingendosi a qualificare il ritardo come evasione contributiva. Su questo punto, sarebbe auspicabile un riallineamento della prassi operativa dell’Istituto ai principi fissati dalla legge e dalle Sezioni Unite che consentirebbe di evitare futuri ed evitabili contenziosi.

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