L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha pubblicato le modalità operative per adempiere agli obblighi informativi previsti dall’art. 1 del D.L. 33/2026 in materia di carburanti. Le società petrolifere e i soggetti che riforniscono la rete di distribuzione devono pubblicare e trasmettere quotidianamente i prezzi consigliati o previsti per benzina, gasolio, GPL, metano e, su base volontaria, carburanti speciali. L’obbligo riguarda la modalità self, o il servito se il self non è disponibile. I dati devono essere inviati in formato Excel al Garante dei prezzi e all’AGCM, includendo id impianto, data, carburante, prezzo e modalità di vendita. I prezzi devono essere anche pubblicati sui siti aziendali tramite un codice impianto anonimizzato. È inoltre richiesta una scheda anagrafica degli impianti, da aggiornare in caso di variazioni. Le nuove procedure devono essere adottate entro tre giorni dalla pubblicazione della comunicazione.
Procedure di insolvenza: dall’UE via libera alla nuova armonizzazione delle regole
Il 30 marzo 2026 il Consiglio Europeo ha approvato in via definitiva una nuova normativa volta ad armonizzare aspetti essenziali delle procedure di insolvenza nell’UE, riducendo la frammentazione normativa tra gli Stati membri e rendendo il contesto imprenditoriale...


