Con la risposta a interpello n. 93 del 31 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per quanto riguada la società agricola la volontà del legislatore è quella di escludere dall’ambito applicativo di cui agli articoli 86 e 101 del TUIR unicamente le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali, acquisiti nel corso di periodi di imposta per i quali l’azienda ha esercitato l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’articolo 32 del TUIR.
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l’invio dei documenti
Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la...


