Le nuove disposizioni in materia di riporto delle perdite fiscali a seguito di operazioni straordinarie trovano applicazione, in termini generali, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ossia, nella normalità dei casi, dal 2024. Con particolare riguardo al regime di libera circolazione delle perdite infragruppo, esso si applica alle perdite maturate a partire dal 2024 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Tuttavia, come sottolineato da Assonime nella circolare n. 6 del 12 marzo 2026, anche le perdite maturate prima possono accedere alla nuova disciplina in caso di superamento dei test, qualificandosi anch’esse come perdite omologate.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


