Le nuove disposizioni in materia di riporto delle perdite fiscali a seguito di operazioni straordinarie trovano applicazione, in termini generali, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ossia, nella normalità dei casi, dal 2024. Con particolare riguardo al regime di libera circolazione delle perdite infragruppo, esso si applica alle perdite maturate a partire dal 2024 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Tuttavia, come sottolineato da Assonime nella circolare n. 6 del 12 marzo 2026, anche le perdite maturate prima possono accedere alla nuova disciplina in caso di superamento dei test, qualificandosi anch’esse come perdite omologate.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


