L’obbligo della ritenuta sulle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere, originariamente previsto dal 1° marzo 2026, è stato prorogato al 1° maggio 2026 dal D.L. n. 38/2026. Da tale data, quindi, le imprese che corrispondono provvigioni a tali soggetti sono obbligate a operare una ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito. La legge di conversione del decreto fiscale ha però introdotto alcune limitazioni al nuovo obbligo di ritenuta. Quali?
CPB 2026-2027: adesione a due vie entro il 2 novembre 2026
Per il biennio 2026-2027, l’adesione alla proposta di concordato preventivo può avvenire, entro il termine del 2 novembre 2026, mediante due modalità alternative: l’invio telematico congiunto del modello CPB 2026/2027 al modello ISA 2026 in allegato al modello Redditi...


