L’obbligo della ritenuta sulle provvigioni corrisposte ad agenzie di viaggio e turismo, agenti, raccomandatari e mediatori marittimi ed aerei, agenti e commissionari di imprese petrolifere, originariamente previsto dal 1° marzo 2026, è stato prorogato al 1° maggio 2026 dal D.L. n. 38/2026. Da tale data, quindi, le imprese che corrispondono provvigioni a tali soggetti sono obbligate a operare una ritenuta d’acconto ai fini delle imposte sul reddito. La legge di conversione del decreto fiscale ha però introdotto alcune limitazioni al nuovo obbligo di ritenuta. Quali?
Quinta magistratura tributaria: tra uniformazione incompiuta e ancoraggi al MEF
Lo schema di decreto legislativo sulla Quinta magistratura, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2026, uniforma formalmente lo stato giuridico dei magistrati tributari ai magistrati ordinari ma lascia intatto il legame con il Ministero...


