La riforma fiscale ha introdotto una nuova causa di non punibilità per il contribuente che si adegua, entro 60 giorni, alle indicazioni contenute nelle circolari interpretative e nei documenti di consulenza giuridica dell’Amministrazione finanziaria, presentando la dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta. La nuova disciplina, tuttavia, si affianca alla causa generale di non punibilità prevista per le violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza normative. In proposito, come si conciliano le due disposizioni? Sul punto, possono ipotizzarsi almeno tre scenari. Quali?
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


