Con la risposta a interpello n. 276 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le procedure concorsuali aperte in data antecedente il 26 maggio 2021, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose si realizza allorquando la pretesa creditoria rimane insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo, ovvero quando si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


