Il disegno di legge delega per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense (A.S. 1917), approvato in via definitiva dal Senato, regola l’esercizio della prestazione professionale resa in regime di monocommittenza e riscrive integralmente le incompatibilità dell’art. 18 della legge 247/2012. La delega compie un’operazione attesa: riconoscere che una parte consistente della professione si esercita lavorando per un altro avvocato, e che questa condizione merita uno statuto proprio anziché restare nell’ambiguità fra contratto d’opera e rapporto di lavoro.
Formazione sulla sicurezza: nessuna proroga dall’assunzione
Con la nota n. 2377 del 27 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce quando deve essere avviata e completata la formazione sulla sicurezza dei lavoratori. Superato il precedente riferimento ai 60 giorni, il percorso deve essere attivato in occasione...

