La legge riconosce al datore di lavoro la possibilità di organizzare l’orario di lavoro in base alle esigenze produttive e organizzative dell’azienda, rispettando i limiti previsti dalla stessa normativa e dalla contrattazione collettiva di riferimento. Una volta definito l’orario di lavoro all’assunzione, può sorgere, successivamente, l’esigenza per il datore di modificare l’articolazione dell’orario. Il potere di modifica unilaterale dell’orario da parte di quest’ultimo è incondizionato? Quando è necessario il consenso del lavoratore? Quali sono i limiti stabiliti al riguardo? Quali le novità previste in materia dal Ddl di Bilancio 2026?
Contratto a termine per sostituzione maternità: come si applica e qual è lo sgravio contributivo
Con il messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026 l’INPS ha fornito i chiarimenti interpretativi in merito alla disposizione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che consente di prolungare il contratto a termine per sostituzione maternità fino al...


