La Corte, nella sentenza del 26 giugno 2025 alla causa C-618/23, precisa che tisane medicinali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che devono essere considerate medicinali vegetali tradizionali, non possono essere commercializzate, in linea di principio, con il logo bio. l’autorità competente può, nell’ambito di una procedura di autorizzazione all’immissione in commercio, constatare che sostanze attive aventi proprietà curative o profilattiche derivanti da una produzione di agricoltura biologica hanno un effetto benefico sulle caratteristiche terapeutiche di un medicinale. In tal caso, l’autorità può approvare tale indicazione sull’imballaggio del medicinale.
Il decreto PNRR vieta alle PA la richiesta ripetuta di dati e informazioni a imprese e cittadini
Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione. È il principio dell’once only, basato sulla circolarità delle informazioni mediante la piattaforma digitale nazionale dati. Inoltre,...


