Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione. È il principio dell’once only, basato sulla circolarità delle informazioni mediante la piattaforma digitale nazionale dati. Inoltre, la consultazione diretta da parte dei soggetti pubblici (PA, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico) delle banche dati pubbliche, ai fini dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle autocertificazioni, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico. È quanto previsto dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2026), che, all’articolo 11, novella il Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. n. 82/2005), inserendo il comma 2-quater all’articolo 50, determinando nuovi assetti nei rapporti tra autorità pubbliche e imprese.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


