L’Avvocato della Corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 27 novembre 2025 alla causa C-412/24 ha chiarito che l’inserimento, all’interno di un marchio, di un anno che il pubblico potrebbe interpretare come quello di fondazione dell’impresa titolare, anche se in realtà non corrisponde al vero, non comporta automaticamente la nullità del marchio. In altre parole, il semplice fatto che un marchio riporti un anno “suggestivo” o “apparente” non basta, da solo, a renderlo ingannevole o illegittimo. Perché un marchio possa essere dichiarato nullo ai sensi della direttiva, è necessario che esso sia effettivamente idoneo a trarre in inganno i consumatori su una caratteristica concreta e rilevante dei prodotti o dei servizi contraddistinti. Inoltre, tale caratteristica deve essere descritta dal marchio in modo sufficientemente preciso, così da poter incidere sulla percezione del pubblico.
Legge di Bilancio 2026: le novità per professionisti e imprese
Nel Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Numerose le novità fiscali: dalla riduzione al 33% dell’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da 28.000 a 50.000...


