Con le conclusioni del 4 settembre 2025 rese nella causa C‑121/24, l’Avvocato Generale UE ha chiarito che l’art. 205 della direttiva n. 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non consente una traslazione del debito di imposta in capo ad un terzo, bensì soltanto l’imposizione di una responsabilità accessoria rispetto ad un debito tributario non ancora estinto di un debitore d’imposta (ancora) esistente. L’accertamento di un debito a titolo di responsabilità per debito altrui dopo la conclusione della procedura di insolvenza e dopo l’estinzione del soggetto passivo non trova dunque una copertura nell’art. 205 della direttiva IVA.
Imprese ittiche: il credito d’imposta per gasolio e benzina trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 32 del 22 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7080” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese ittiche per l’acquisto di carburante - articolo 4 decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33”. Il credito...


