Lascia alquanto perplessi, se non anche un po’ delusi, l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite nella quale viene esposto il contenuto dei problemi sottoposti alla loro attenzione afferenti agli effetti nel processo tributario delle (sole) sentenze penali di assoluzione (anche se eventualmente emesse ex art. 530 c. 2 c.p.p.), nonché l’applicazione dell’art. 21 bis, D.Lgs. n. 74/2000 con riferimento alla debenza del tributo, oltrechè delle sanzioni. Le ragioni della delusione? Le Sezioni Unite si limitano a sospendere il giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle questioni di costituzionalità sollevate dalle ivi citate ordinanze delle Corti di giustizia tributaria, in tal modo vanificano, la propria intrinseca funzione nomofilattica mancando l’occasione di instaurare con la Consulta un dialogo a distanza. A mio avviso, la soluzione meramente attendista delle Sezioni Unite non trova giustificazione, sia considerando la propria funzione nomofilattica e regolatoria, sia considerando che la necessaria osservanza delle diverse funzioni dei due altissimi Consessi non esclude certamente (anzi semmai richiede) una reciproca collaborazione.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

