Aumenta, dal 18 al 21 per cento, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni: la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) rende meno conveniente l’opzione concessa alle persone fisiche di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni quotate e non, valore che risulta rilevante ai fini della determinazione delle plusvalenze. Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


