Aumenta, dal 18 al 21 per cento, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni: la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) rende meno conveniente l’opzione concessa alle persone fisiche di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni quotate e non, valore che risulta rilevante ai fini della determinazione delle plusvalenze. Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.
Gruppo IVA: come utilizzare l’eccedenza da dichiarazione
Con la risposta a interpello n. 88 del 30 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la struttura del gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante...


