Lascia alquanto perplessi, se non anche un po’ delusi, l’ordinanza interlocutoria delle Sezioni Unite nella quale viene esposto il contenuto dei problemi sottoposti alla loro attenzione afferenti agli effetti nel processo tributario delle (sole) sentenze penali di assoluzione (anche se eventualmente emesse ex art. 530 c. 2 c.p.p.), nonché l’applicazione dell’art. 21 bis, D.Lgs. n. 74/2000 con riferimento alla debenza del tributo, oltrechè delle sanzioni. Le ragioni della delusione? Le Sezioni Unite si limitano a sospendere il giudizio in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulle questioni di costituzionalità sollevate dalle ivi citate ordinanze delle Corti di giustizia tributaria, in tal modo vanificano, la propria intrinseca funzione nomofilattica mancando l’occasione di instaurare con la Consulta un dialogo a distanza. A mio avviso, la soluzione meramente attendista delle Sezioni Unite non trova giustificazione, sia considerando la propria funzione nomofilattica e regolatoria, sia considerando che la necessaria osservanza delle diverse funzioni dei due altissimi Consessi non esclude certamente (anzi semmai richiede) una reciproca collaborazione.
Gruppo IVA: come utilizzare l’eccedenza da dichiarazione
Con la risposta a interpello n. 88 del 30 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la struttura del gruppo IVA quale autonomo soggetto passivo impedisce la compensazione con debiti e crediti maturati in capo ad un diverso soggetto, benché partecipante...


