Non è ammissibile una normativa nazionale che autorizza regioni o comunità autonome a fissare aliquote di accisa diverse per il medesimo prodotto e il medesimo uso a seconda del territorio in cui il prodotto è consumato, al di fuori dei casi previsti a tal fine. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con la sentenza 30 maggio 2024, C-743/22, con cui ha specificato che per poter essere considerata perseguire una finalità specifica, un’imposta il cui gettito sia stato destinato a un determinato scopo deve, di per se stessa, mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocate.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


