Per dimostrare la partecipazione a una frode, l’Autorità tributaria può basarsi su elementi di prova idonei a dimostrare che il soggetto passivo, dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione rientrava in una frode. La detrazione dell’IVA non può essere negata solo perché l’operatore non ha rispettato gli obblighi normativi in materia di sicurezza della catena alimentare. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-512/21 del 1° dicembre 2022, sulle modalità di individuazione della partecipazione, attiva o passiva, dell’operatore alla frode.
Spedizioni di prodotti con nicotina: le comunicazioni trimestrali
Con un documento del 12 ottobre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha determinato la disciplina, il contenuto e le modalità di trasmissione delle comunicazioni trimestrali di cui all’articolo 62-quater.1, comma 9-ter del TUA, relative alle spedizioni di prodotti che...


