Per dimostrare la partecipazione a una frode, l’Autorità tributaria può basarsi su elementi di prova idonei a dimostrare che il soggetto passivo, dando prova di tutta la diligenza richiesta, avrebbe potuto sapere che l’operazione rientrava in una frode. La detrazione dell’IVA non può essere negata solo perché l’operatore non ha rispettato gli obblighi normativi in materia di sicurezza della catena alimentare. È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella sentenza C-512/21 del 1° dicembre 2022, sulle modalità di individuazione della partecipazione, attiva o passiva, dell’operatore alla frode.
Sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni: soggetto ad IVA al 22%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’Interpello n. 306 del 5 dicembre 2025, ha ribadito che l’articolo 124 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto un’aliquota IVA agevolata al 5% esclusivamente per i beni tassativamente indicati dalla norma e dai successivi...


