Il possesso della fattura costituisce una condizione sospensiva del diritto di detrazione che, una volta avveratasi, consente al soggetto passivo di esercitare il diritto con effetto sostanzialmente retroattivo. È quanto si ricava dalla sentenza del Tribunale UE nella causa T-689/24 che, pur ponendosi in continuità con le precedenti decisioni della Corte di Giustizia (cause C-152/02 e C 518/14), laddove riafferma la necessità del rispetto del requisito procedimentale (possesso della fattura) ai fini del valido esercizio del diritto di detrazione, ha una portata decisamente più innovativa per quanto attiene alle modalità di esercizio di tale diritto.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


