Con la sentenza 7 marzo 2024, C-341/22 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’incompatibilità della disciplina italiana per le società di comodo rispetto alle regole che governano il sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, rispetto al principio di neutralità dell’IVA. La presunzione relativa prevista dall’art. 30, legge n. 724/1994 eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso, con conseguente illegittimità del diniego all’esercizio del diritto di detrazione IVA. Infatti, la presunzione si basa esclusivamente sulla valutazione del volume di ricavi che, di per sé, non può essere indicativo del carattere fraudolento delle operazioni effettuate o dell’esistenza di una costruzione artificiosa finalizzata all’esclusivo conseguimento di vantaggi fiscali.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...

