Con la sentenza 7 marzo 2024, C-341/22 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’incompatibilità della disciplina italiana per le società di comodo rispetto alle regole che governano il sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, rispetto al principio di neutralità dell’IVA. La presunzione relativa prevista dall’art. 30, legge n. 724/1994 eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso, con conseguente illegittimità del diniego all’esercizio del diritto di detrazione IVA. Infatti, la presunzione si basa esclusivamente sulla valutazione del volume di ricavi che, di per sé, non può essere indicativo del carattere fraudolento delle operazioni effettuate o dell’esistenza di una costruzione artificiosa finalizzata all’esclusivo conseguimento di vantaggi fiscali.
Svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese: il regime di deducibilità
Con la risoluzione n. 24 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chairito che le svalutazioni dei crediti, in relazione alle quali opera il regime di deducibilità per quinti debbano essere assunte al netto delle rivalutazioni contabilizzate nel medesimo periodo d’imposta...


