L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, ha chiarito che, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato da contratto d’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro, e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.
Obbligo PEC: chiarimenti sui provvedimenti di sospensione
Con il Pronto Ordini 63/2025, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti precisa che nei casi di casella “inattiva”, “non valida”, “satura”, procederà a diffidare l’iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio...