Con le conclusioni dell’Avvocato Generale UE del 3 luglio 2025, rese nella causa C-796/23, è stato evidenziato che il soggetto passivo IVA, sebbene non debba necessariamente possedere una propria personalità giuridica, deve tuttavia possedere una propria capacità giuridica. L’attività economica è svolta in modo “indipendente” quando il soggetto passivo agisce in nome proprio. Ciò risulta da come il soggetto medesimo si presenta nei rapporti esterni. Resta irrilevante, ai fini della normativa in materia di IVA, la questione se tale soggetto abbia violato eventuali accordi interni (ad esempio, un contratto societario).
Cessione infraquinquennale di immobile con pertinenze: la plusvalenza imponibile
Con la risposta a interpello n. 157 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o...


