Con la decisione resa nella causa C‑544/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha specificato che la è ammissibile una normativa nazionale la quale, indipendentemente dalla natura e dalla gravità dell’illecito constatato dall’amministrazione tributaria, fissi l’importo degli interessi moratori senza che tale amministrazione possa ridurre una delle componenti di questo importo e applicare così un tasso di interesse inferiore a quello previsto dalla normativa suddetta o rinunciare a contabilizzare una parte dell’importo in questione, e la quale preveda che il contribuente possa essere dispensato dal pagamento di tali interessi moratori soltanto nei casi espressamente definiti dalla normativa medesima.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


