Con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’IVA all’importazione, nonostante sia ora esplicitamente qualificata come diritto di confine, ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali e tale struttura non può essere incisa da tale qualificazione. La prima, infatti, a differenza dei secondi, è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, il che implica il diritto per il soggetto passivo di detrarre l’IVA dovuta o assolta a seguito della cessione di beni o di prestazione di servizi.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...