Con la sentenza n. 93 del 3 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha chiarito che l’IVA all’importazione, nonostante sia ora esplicitamente qualificata come diritto di confine, ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali e tale struttura non può essere incisa da tale qualificazione. La prima, infatti, a differenza dei secondi, è strutturata sulla base del principio di neutralità fiscale rispetto a tutte le attività economiche, il che implica il diritto per il soggetto passivo di detrarre l’IVA dovuta o assolta a seguito della cessione di beni o di prestazione di servizi.
Bonus edilizi: trasmissione delle spese 2025 a doppio binario
Chi ha effettuato lavori edilizi che rientrano nelle detrazioni da indicare in dichiarazione dei redditi, è tenuto all’invio di alcuni dati all’Agenzia delle Entrate per permettere a quest’ultima di approntare la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi...


