Con la risposta a interpello n. 290 del 12 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che poiché la tassazione applicata negli Stati Uniti d’America all’importo percepito quale liquidazione del Fondo pensione non è ritenuta conforme alle disposizioni convenzionali, al fine di rimediare alla doppia imposizione, occorra presentare alle competenti autorità fiscali statunitensi un’apposita istanza di rimborso della ritenuta operata e, in caso di rigetto di tale istanza, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti di ammissibilità, alle disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del Trattato internazionale, in materia di ”Procedura amichevole”, lamentando un’imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.
Sostituzione del consigliere sospeso: in quali casi?
Con il pronto ordini n. 106 dell’11 novembre 2025, il CNDCEC ha chiarito che ad incidere sul diritto di elettorato passivo alla carica di consigliere dell’Ordine è esclusivamente la circostanza che il soggetto sia stato raggiunto da una sospensione dall’esercizio...


