Con la risposta a interpello n. 260 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chairito che l’imposta di bollo non è dovuta se le istanze di immatricolazione, presentate dall’Ente PA all’INAIL, qualificate come ”comunicazioni” obbligatorie tese alla tenuta di una banca dati, non sono relative ”alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” e, di conseguenza, non integrano il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
CPB: cambia il calcolo dell’imposta sostitutiva nel quadro CP del modello Redditi 2026
Per incentivare l’adesione al concordato preventivo biennale al contribuente viene riconosciuta la possibilità di fruire di un’imposta sostitutiva, di entità variabile in funzione del risultato di affidabilità fiscale conseguito, da applicarsi sulla differenza tra il...


