Il decreto fiscale, con l’art. 13-bis introdotto in sede di conversione in legge n. 108/2025, obbliga a motivare nell’atto di autorizzazione e nel processo verbale di verifica le circostanze e le condizioni che giustificano un accesso ai fini di verifica fiscale. La nuova norma si applica agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente al 2 agosto 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 84/2025): pur in mancanza di una espressa sanzione di nullità, eventuali carenze motivazionali possono incidere sulla stessa validità del controllo eseguito, considerata la tassatività della nuova previsione.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


