Inerti da costruzione e demolizione: quando perdono la qualifica di rifiuto
da | 13 Set 2024 | Ipsoa - Impresa
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2024, il decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che riporta il regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale. Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto(FIR). Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.