Con la sentenza resa nella causa C-119/24 la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale per cui l’imposta sul reddito alla quale sono assoggettati, in uno Stato membro, i soggetti non fiscalmente residenti è maggiorata di un supplemento d’imposta ad aliquota fissa a favore di tale Stato, stabilito per analogia con un’imposta addizionale all’imposta sul reddito dovuta dai soggetti fiscalmente residenti in detto Stato a favore degli agglomerati o dei comuni che scelgono di istituire tale imposta addizionale e che ne determinano l’aliquota, qualora l’onere fiscale che ne risulta per tali soggetti non residenti sia, perlomeno in taluni casi, maggiore di quello che grava su tali soggetti residenti, a titolo di detta imposta.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


