Con la sentenza del 19 giugno 2025 resa nella causa C‑645/23, la Corte di Giustizia dell’UE ha chiarito che un’imposta addizionale all’accisa su un prodotto, che costituisce solo una frazione o un multiplo dell’accisa alla quale è già sottoposto tale prodotto, ma il cui gettito è destinato a enti pubblici diversi da quello cui è destinata l’accisa, e che non segue le disposizioni relative alle esenzioni applicabili a quest’ultima, può essere considerata un’imposta distinta da tale accisa e rientrare quindi nella nozione di «altre imposte indirette». Imposta che può essere riscossa dagli Stati membri nella misura in cui persegua una finalità specifica, distinta dall’accisa.
Omessa dichiarazione IVA: fatture elettroniche, corrispettivi e versamenti per la liquidazione
Con provvedimento del 28 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le regole operative per la liquidazione dell’IVA nel caso di dichiarazioni omesse. Il documento elenca, tra l’altro, le fonti informative da utilizzare per la liquidazione dell’imposta...


