Nel recente passato, non era del tutto pacifico il trattamento sanzionatorio legato alla maggiore IMU pretesa dagli enti locali a seguito della rettifica della rendita catastale operata dall’Amministrazione finanziaria. In assenza di disposizioni che circostanziassero chiaramente la fattispecie, si assisteva infatti a un comportamento non univoco da parte dei Comuni che, a seconda dei casi, potevano richiedere o meno le sanzioni per omesso versamento collegate al maggior tributo dovuto derivante dalla rettifica della rendita. Per effetto dell’art. 32, D.Lgs. n. 147/2026 (di riforma della fiscalità locale), tali dubbi vengono fugati: in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito di rettifica, l’Ente impositore potrà recuperare la maggior imposta, derivante dalla differenza fra rendita proposta e rendita rettificata, con la sola applicazione degli interessi legali e, pertanto, senza sanzioni.
Omessa dichiarazione IVA: fatture elettroniche, corrispettivi e versamenti per la liquidazione
Con provvedimento del 28 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le regole operative per la liquidazione dell’IVA nel caso di dichiarazioni omesse. Il documento elenca, tra l’altro, le fonti informative da utilizzare per la liquidazione dell’imposta...


