Il decreto di omologa/esecutività del concordato fallimentare non annulla, né sospende, il titolo che fonda il credito erariale (o la relativa cartella), ma eventualmente ne riduce solo l’esigibilità e deve negarsi che lo stesso possa rientrare tra le cause di sospensione della riscossione e sia quindi idoneo ad attivare la relativa procedura. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 10 novembre 2022. Agli Uffici e all’ente della riscossione si impone di agire in conformità all’art. 135 L.F., secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione passivo.
Bonus edilizi: trasmissione delle spese 2025 a doppio binario
Chi ha effettuato lavori edilizi che rientrano nelle detrazioni da indicare in dichiarazione dei redditi, è tenuto all’invio di alcuni dati all’Agenzia delle Entrate per permettere a quest’ultima di approntare la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e Redditi...


