È “inesistente” il credito d’imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d’imposta sostenuto da documentazione reale, laddove il contribuente incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie, più grave, è sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo. La seconda fattispecie, meno grave, giustifica una sanzione ridotta e l’applicazione dei termini di decadenza ordinari. È questa la tesi esposta dall’AIDC con la Norma di comportamento n. 219.
Operazioni complesse con prezzo unico: come si gestiscono?
Le operazioni “complesse” sono quelle caratterizzate da un corrispettivo unico e indistinto, nelle quali confluiscono una pluralità di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi potenzialmente soggette a regimi IVA differenti. In ordine al corretto trattamento...


