È “inesistente” il credito d’imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d’imposta sostenuto da documentazione reale, laddove il contribuente incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie, più grave, è sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo. La seconda fattispecie, meno grave, giustifica una sanzione ridotta e l’applicazione dei termini di decadenza ordinari. È questa la tesi esposta dall’AIDC con la Norma di comportamento n. 219.
Redditi SP e SC 2026, approvazione definitiva: cosa cambia
E’ disponibile online la versione definitiva del modello Redditi 2026 per società di capitali e società di persone. I dichiarativi sono stati aggiornati con le novità normative, che tengono conto anche della Legge di Bilancio 2026: tra le altre, nel quadro CP trova...


