È “inesistente” il credito d’imposta che si fonda su documenti non veritieri, ovvero che sia non documentato. Diversamente, è “non spettante” il credito d’imposta sostenuto da documentazione reale, laddove il contribuente incorra in violazioni riconducibili all’interpretazione delle disposizioni ovvero alla determinazione quantitativa del credito carente e/o, comunque, inidonea. La prima fattispecie, più grave, è sanzionabile nella misura più grave e nel termine di decadenza più lungo. La seconda fattispecie, meno grave, giustifica una sanzione ridotta e l’applicazione dei termini di decadenza ordinari. È questa la tesi esposta dall’AIDC con la Norma di comportamento n. 219.
Dichiarazioni fiscali trasmesse telematicamente e scartate: arriva lo scudo contro le sanzioni
Il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2025, che introduce misure di semplificazione per le imprese contiene una norma di salvaguardia per le violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni. L’intervento interessa...