Con la sentenza del 2 dicembre 2025 nella causa C‑492/23, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il gestore di un mercato online è titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati sulla propria piattaforma ai sensi del RGPD. Pertanto, prima della pubblicazione, il gestore deve adottare misure tecniche e organizzative idonee per individuare annunci contenenti dati sensibili e verificare che l’utente sia la persona cui tali dati si riferiscono o che abbia ottenuto il consenso esplicito dell’interessato. In mancanza di consenso o di altra eccezione prevista dal RGPD, la pubblicazione deve essere rifiutata. Inoltre, il gestore è tenuto a prevenire la copia e la diffusione illecita di tali annunci su altri siti, implementando adeguate misure di sicurezza. La Corte ha chiarito che tali obblighi non possono essere elusi invocando l’esonero di responsabilità della direttiva 2000/31.
Whistleblowing ANAC: aggiornamenti modello 231 e nuove procedure
Dopo la delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 diventano sempre più pressanti per le imprese le procedure da adottare in materia whistleblowing riguardo alle segnalazioni interne. Quali sono gli adempimenti da assolvere al fine di adeguare i modelli 231 per...


