L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 26 febbraio 2026 alla causa C-802/24, afferma che le richieste non accoglibili ai sensi del regolamento sulle misure restrittive possono comunque essere sottoposte ad arbitrato, purché l’organo arbitrale le respinga applicando correttamente il diritto dell’Unione. Poiché vincolato all’ordinamento UE, l’arbitro deve vigilare su ogni tentativo di elusione dei divieti previsti dalle misure restrittive contro la Russia, che costituiscono parte dell’ordine pubblico dell’Unione. Il giudice nazionale, investito del controllo sul lodo, deve verificare anche d’ufficio il rispetto di tali divieti e, in caso di violazione, annullare il lodo per contrarietà all’ordine pubblico europeo. L’avvocato generale sottolinea che tale controllo giurisdizionale effettivo è essenziale per preservare le caratteristiche del diritto dell’Unione e garantire l’efficacia delle misure restrittive, strettamente connesse agli obiettivi di pace, sicurezza e cooperazione internazionale perseguiti dall’UE.
Plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti: il nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni
Il decreto legislativo 9 ottobre 2026, n. 199, in vigore dal 14 novembre 2026, adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2022/1616 sui materiali e oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti. Tra le principali novità figura...

