Con il Pronto Ordini n. 128/2025 del 9 marzo 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito chiarimenti sugli obblighi formativi necessari per l’iscrizione all’Elenco dei gestori della crisi previsto dall’art. 356 CCII. Il Consiglio ribadisce che la formazione iniziale non può essere frammentata: le 40 ore richieste devono essere conseguite tramite un unico corso di perfezionamento, erogato da un’Università o da enti convenzionati con essa e conforme alle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura del 2023. Il corso deve essere completato prima della domanda e documentato con certificazione idonea. Diversamente, l’aggiornamento biennale di 18 ore può essere assolto sommando più corsi o convegni. Il Consiglio ha inoltre chiarito i criteri di equipollenza, stabilendo che i corsi riconosciuti come tali devono avere una durata minima di 6 ore.
Tutela dei consumatori e comunicazioni ambientali: in GU il decreto attuativo della direttiva UE
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che attua la direttiva (UE) 2024/825 in materia di tutela dei consumatori e comunicazioni ambientali. Il provvedimento introduce nuove definizioni per...


