La circolare MASAF n. 110473 del 6 marzo 2026 fornisce chiarimenti sull’obbligo, introdotto dall’art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143, di indicare nell’etichettatura dei prodotti DOP e IGP il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. Il Ministero precisa che il documento ha valore interpretativo e sarà aggiornato con l’attuazione del regolamento, fermo restando il ruolo della Corte di Giustizia UE nell’interpretazione del diritto dell’Unione. La circolare definisce le modalità applicative dell’obbligo: visibilità congiunta del nome e dell’indicazione geografica; possibilità di indicare un solo produttore in caso di più soggetti coinvolti; definizione ampia di “operatore” per semplificare l’identificazione; riconoscimento dello stagionatore come produttore ai fini dell’etichettatura. L’obbligo si applica anche ai prodotti sfusi. È prevista una deroga transitoria fino al 14 agosto 2026 per le scorte etichettate prima del 14 maggio 2026.
Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale
Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di...


