La circolare MASAF n. 110473 del 6 marzo 2026 fornisce chiarimenti sull’obbligo, introdotto dall’art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143, di indicare nell’etichettatura dei prodotti DOP e IGP il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. Il Ministero precisa che il documento ha valore interpretativo e sarà aggiornato con l’attuazione del regolamento, fermo restando il ruolo della Corte di Giustizia UE nell’interpretazione del diritto dell’Unione. La circolare definisce le modalità applicative dell’obbligo: visibilità congiunta del nome e dell’indicazione geografica; possibilità di indicare un solo produttore in caso di più soggetti coinvolti; definizione ampia di “operatore” per semplificare l’identificazione; riconoscimento dello stagionatore come produttore ai fini dell’etichettatura. L’obbligo si applica anche ai prodotti sfusi. È prevista una deroga transitoria fino al 14 agosto 2026 per le scorte etichettate prima del 14 maggio 2026.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


