Il 4 settembre 2025, l’Avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella causa C-414/24 dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riguardante l’interpretazione degli articoli 77 e 79 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La questione nasce da un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa austriaca, che chiede se un’autorità di controllo possa respingere un reclamo perché è già stato avviato un procedimento giudiziario sullo stesso tema, la cui decisione non è ancora definitiva. L’Avvocato generale propone che il GDPR non consenta tale prassi: le autorità di controllo devono esaminare i reclami ricevuti, anche se esiste un ricorso parallelo in tribunale. Secondo questa interpretazione, qualora l’autorità di controllo sia investita di un reclamo e sia informata dell’esistenza di un procedimento giurisdizionale avviato conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD e vertente sugli stessi fatti, tale autorità dovrebbe essere attenta, nell’ambito dell’esame di detto reclamo, alla decisione che concluderà definitivamente tale procedimento. Nel frattempo, detto esame dovrebbe essere sospeso.
Come compilare il MUD 2026 ed entro quale scadenza
Le imprese possono utilizzare il MUD 2026 relativo alle dichiarazioni ambientali riferite al 2025. Il MASE ha comunicato che il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di...


