Il 4 settembre 2025, l’Avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella causa C-414/24 dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riguardante l’interpretazione degli articoli 77 e 79 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La questione nasce da un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa austriaca, che chiede se un’autorità di controllo possa respingere un reclamo perché è già stato avviato un procedimento giudiziario sullo stesso tema, la cui decisione non è ancora definitiva. L’Avvocato generale propone che il GDPR non consenta tale prassi: le autorità di controllo devono esaminare i reclami ricevuti, anche se esiste un ricorso parallelo in tribunale. Secondo questa interpretazione, qualora l’autorità di controllo sia investita di un reclamo e sia informata dell’esistenza di un procedimento giurisdizionale avviato conformemente all’articolo 79, paragrafo 1, del RGPD e vertente sugli stessi fatti, tale autorità dovrebbe essere attenta, nell’ambito dell’esame di detto reclamo, alla decisione che concluderà definitivamente tale procedimento. Nel frattempo, detto esame dovrebbe essere sospeso.
Whistleblowing ANAC: aggiornamenti modello 231 e nuove procedure
Dopo la delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 diventano sempre più pressanti per le imprese le procedure da adottare in materia whistleblowing riguardo alle segnalazioni interne. Quali sono gli adempimenti da assolvere al fine di adeguare i modelli 231 per...


