L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 2024, è intervenuta in materia di fringe benefit fornendo specifiche indicazioni sull’applicazione dei nuovi limiti relativi al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Con particolare riferimento alle somme erogate direttamente o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro per l’affitto della prima casa o quelle per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, l’Agenzia ha chiarito che per la nozione di prima casa rileva la nozione di abitazione principale. Ulteriori chiarimenti riguardano la conservazione della documentazione che giustifica le somme spese o rimborsate, l’alternanza tra fringe benefit e detrazione fiscale, la determinazione del valore dei prestiti concessi ai dipendenti, nonché la detassazione dei premi di risultato.
AI e lavoro: quali sono e come si applicano le regole in vigore dal 23 ottobre 2026
Dal 23 ottobre 2026 entrano in vigore le disposizioni del D.Lgs. n. 179/2026 sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro: dal divieto di adottare decisioni esclusivamente automatizzate, agli obblighi di trasparenza e fino alla valutazione dei...


