Con la sentenza del 22 ottobre 2026, nella causa C-420/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere, su disposizione del datore di lavoro, un luogo di svolgimento della prestazione diverso dalla sede fissa o abituale deve essere qualificato come orario di lavoro ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE. Tale qualificazione opera anche quando gli spostamenti avvengono al di fuori del normale orario lavorativo. Assume rilievo determinante la circostanza che il dipendente sia tenuto a rispettare le istruzioni datoriali, senza poter disporre liberamente del proprio tempo. La Corte precisa così che la presenza di una sede contrattuale fissa non esclude la natura lavorativa dei trasferimenti professionali, ferma restando la competenza del diritto nazionale in materia di retribuzione.
Congedo malattie oncologiche: riscatto periodi non coperti
Con la circolare n. 108 del 2026, l’INPS fornisce le istruzioni applicative per il riscatto dei periodi di congedo non retribuito, fino a un massimo di 24 mesi, riconosciuti dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025 ai lavoratori dipendenti affetti da malattie...


