Coloro che cessano il rapporto di lavoro e maturano il requisito per la prestazione pensionistica complementare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005, non possono ricorrere al riscatto per cessazione dei requisiti di partecipazione, ma possono richiedere la sola prestazione pensionistica complementare. La stessa logica trova applicazione anche con riferimento a coloro che, avendo perso i requisiti di partecipazione, per le più diverse ragioni, non abbiano chiesto il riscatto e siano rimasti iscritti fino all’avvenuta maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. Cosa prevede la normativa in materia? Qual è l’orientamento della COVIP al riguardo? Si presenta la risposta della Commissione a un quesito specifico ricevuto da parte di un fondo pensione.
Ferie, congedi e permessi per il dipendente: come gestirli (anche per il rientro a scuola dei figli)
Con l’inizio dell’anno scolastico tornano anche le richieste dei lavoratori alle aziende in merito al differimento dell'orario di entrata, alle uscite anticipate o alle assenze per la gestione dei figli, soprattutto durante i periodi di inserimento al nido e alla...


