Con la risposta a interpello n. 33 dell’11 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’esenzione (totale) da IRES e da IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione delle ”partecipazioni detenute nella Società bancaria conferitaria” dalla ”società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria” non trova applicazione in relazione alle cessioni effettuate oltre il termine previsto poiché la rimozione di detto termine per il trasferimento forzato delle partecipazione bancarie è limitata alle operazioni effettuate dalle ”fondazioni più piccole” senza estendersi alle cessioni poste in essere dalle società nelle quali le fondazioni hanno conferito la partecipazioni Bancaria.
Distinzione tra trasferimento di universalità totale o parziale di beni
Con sentenza del 9 settembre 2026 resa nella causa T-366/25, il Tribunale dell’UE ha evidenziato che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un...


