Con la risposta a interpello n. 33 dell’11 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’esenzione (totale) da IRES e da IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione delle ”partecipazioni detenute nella Società bancaria conferitaria” dalla ”società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria” non trova applicazione in relazione alle cessioni effettuate oltre il termine previsto poiché la rimozione di detto termine per il trasferimento forzato delle partecipazione bancarie è limitata alle operazioni effettuate dalle ”fondazioni più piccole” senza estendersi alle cessioni poste in essere dalle società nelle quali le fondazioni hanno conferito la partecipazioni Bancaria.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...


