Ai fini dell’applicazione della flat tax incrementale, il reddito da confrontare è quello derivante dall’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo e non quello complessivo. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 86 del 4 aprile 2024. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Tali somme, concorrendo al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, non rilevano ai fini della applicazione della flat tax incrementale.
Pagamento dilazionato: tasso di interesse al 2,15% dal 1° gennaio 2026
Con un avviso del 7 gennaio 2026 l’Agenzia delle Dogane ha ricordato che a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 30 giugno 2026, il tasso di interesse applicabile al pagamento dilazionato è del 2,15%, così come deciso dalla Banca Centrale Europea.


