Ai fini dell’applicazione della flat tax incrementale, il reddito da confrontare è quello derivante dall’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo e non quello complessivo. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 86 del 4 aprile 2024. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Tali somme, concorrendo al reddito complessivo e non alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, non rilevano ai fini della applicazione della flat tax incrementale.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


